Elena Paolini
Studio Legale Elena Paolini
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CIRCOLARE N. 14/2006 – NUOVO CODICE APPALTI: POSTICIPATA L’ENTRATA IN VIGORE

CIRCOLARE N. 14/2006 – NUOVO CODICE APPALTI: POSTICIPATA L’ENTRATA IN VIGORE

Si informano i gentili Clienti che l’entrata in vigore del Nuovo Codice Appalti, pubblicato in G.U il 2 maggio 2006, n.100, anziché il 1° luglio 2006 è posticipata al 1.02.2007 con D.L. 173/2006 .

L’entrata in vigore di alcuni istituti è stata infatti rinviata di sette mesi, con un emendamento del Governo alla legge di conversione del DL 173/2006.
L’art. 1-octies dell’emendamento dispone lo slittamento al 1° febbraio 2007 delle norme del Codice relative a:

– centrali di committenza (art. 33);
– divieto di subappalto per l’impresa ausiliaria, in caso di avvalimento (art. 49);
– dialogo competitivo (art. 58);
– accordo quadro nei settori ordinari (art. 59);
– appalto integrato nei settori ordinari (art. 53 commi 2 e 3);
– ampliamento della trattativa privata (artt. 56 e 57).

In ogni caso le nuove regole si applicheranno ai bandi pubblicati dopo il 1° luglio.

DECRETO LEGGE 223/2006:
MISURE DI CONTRASTO ALL’EVASIONE E DELL’ELUSIONE FISCALE

Tra le misure contenute nel decreto legge n. 223/2006 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006, è sicuramente opportuno segnalare l’art. 35 commi 28-34 riguardanti il settore degli appalti, in particolare i contratti di appalto e sub-appalto di opere, forniture e servizi conclusi successivamente all’entrata in vigore del decreto in esame, di seguito integralmente richiamati.

Art. 35

Comma 28:
L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

Comma 29:
La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.

Comma 30:
Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 non possono eccedere complessivamente l’ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore.

Comma 31:
Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali è comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.

Comma 32:
Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore.

Comma 33:
L’inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma precedente è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall’appaltatore. La competenza dell’ufficio che irroga la presente sanzione è comunque determinata in rapporto alla sede dell’appaltatore.

Comma 34:
Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e, in ogni caso, ai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917