Elena Paolini
Studio Legale Elena Paolini
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CIRCOLARE N. 2 – Istituzione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

CIRCOLARE N. 2

Istituzione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

Si informano i Signori Clienti che a seguito dell’emanazione dell’art. 9 della Legge n. 488/1999 (finanziaria 2000) è stato istituito un Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, che ha sostituito integralmente le pregresse imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata in causa dell’ufficiale giudiziario, in tutti i procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, e per ciascun grado di giudizio.
L’innovazione non limita la sua efficacia ai nuovi procedimenti, ma investe anche i procedimenti già iscritti e pendenti. A tale riguardo, la legge, nella sua prima versione, consentiva di procedere con le vecchie modalità. Tuttavia, successivamente, con un recentissimo decreto legge, emanato in data 11 marzo 2002, si è inaspettatamente abrogata tale possibilità, imponendo l’obbligo in capo alla parte che abbia instaurato un giudizio (o resistito in giudizio formulando riconvenzionale), di corrispondere, per la prima udienza utile, una integrazione il cui importo è scaglionato in base alla data di iscrizione della causa:

a) del 20 per cento del contributo (calcolato sempre in relazione al valore dichiarato della causa) per le cause iscritte prima dell’anno 1997;
b) del 50 per cento per le cause iscritte prima del 1° gennaio 2000;
c) del 70 per cento per le cause iscritte dal 1° gennaio 2000.

Il versamento dell’importo integrativo per le liti già sorte, criticabile a livello di scelta legislativa, non è tuttavia adempimento necessario e imprescindibile ai fini della prosecuzione della causa: il mancato adempimento nel termine della prima udienza posteriore alla data del 12 marzo, se accertato nei 10 giorni successivi dal funzionario addetto all’ufficio giudiziario, comporta la notificazione alla parte dell’invito formale al pagamento, con l’espressa avvertenza che il mancato espletamento dell’obbligo entro un mese attiverà la procedura di riscossione da parte dell’erario con un addebito degli interessi al saggio legale (pari al 3%).
Per quanto sopra esposto, si pregano si pregano i Sigg. Clienti di prendere contatti con lo Studio. In mancanza di Vostre precise istruzioni contrarie, lo Studio si riterrà autorizzato a non provvedere ad alcun versamento integrativo, con avvertenza che, in tal caso, se accertata la irregolarità dai competenti Uffici, Vi potrà essere notificata direttamente la richiesta di pagamento delle somme dovute, maggiorata degli interessi legali.

A disposizione in studio per eventuali chiarimenti o ulteriori approfondimenti.