Elena Paolini
Studio Legale Elena Paolini
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CIRCOLARE N. 8 DEL 02/02/2005

CIRCOLARE N. 8

CIRCOLARE N. 8 DEL 02/02/2005

          Sono venuta a conoscenza che si è diffusa un’inesatta interpretazione sulla normativa di cui al D. lgs n. 06/2003 per quanto concerne le società cooperative.
Più precisamente si era posto il problema se le cooperative alle quali, per il superamento dei limiti dimensionali, si applicano le norme sulle SpA, debbano o meno ripartire il capitale sociale in azioni anziché in quote.
La risposta è negativa.
A riprova di quanto si richiama l’attenzione su un apposito studio predisposto dal Consiglio Nazionale Notarile (parere n. 5307/1), che conclude espressamente nel ritenere ” la legittimità della clausola statuaria che, nella cooperativa regolata dalle norme sulla s.pa., suddivida il proprio capitale, con riferimento alla partecipazione dei soci cooperatori, in quote anziché in azioni”.
Vi informo invece che, a seguito della Legge finanziaria del 2005 (Dlgs n. 310 del 28.12.2004), a decorrere dal nuovo anno il D. lgs n. 06/2003 ha subito ulteriori modifiche tra le quali intendo segnalarVi, tra le altre, l’abrogazione del divieto di rieleggibilità degli amministratori dopo tre mandati consecutivi, in quanto ritenuto fortemente penalizzante per l’operatività degli enti mutualistici.
Per queste ragioni sottolineo l’opportunità, in future occasioni di aggiornamento dello statuto, di eliminare il divieto di cui sopra stante l’avvenuta abrogazione legislativa dello stesso.