CIRCOLARE N. 1
A) Responsabilità penale di società ed enti.
Si rende noto che con decreto legislativo in corso di pubblicazione sulla G.U. è stato introdotta nel nostro ordinamento la la responsabilità penale in capo alle società.
La previsione legislativa involge tutte le società e associazioni, dotate o meno di personalità giuridica, e colpisce i reati contro la pubblica amministrazione (quali corruzione, concussione, indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica a danno dello stato o di un ente pubblico).
La responsabilità delle società scatta se i suddetti reati sono commessi da un soggetto in posizione gerarchicamente sovraordinata all’interno della società, quali rappresentanti, amministratori e direttori, nell’interesse della stessa.
In presenza di questi presupposti si configura l’applicazione a carico della società oltre che di rilevanti sanzioni pecuniarie (da lire 50 milioni fino ad un massimo di tre miliardi) anche di gravissime sanzioni penali (interdizione all’esercizio dell’attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, confisca e pubblicazione della sentenza).
La responsabilità della società o dell’ente e quindi l’applicazione di sanzioni è esclusa nel caso in cui la società dimostri di aver attuato modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire i reati, che occorre predisporre quanto prima.
B) Bandi di lavori pubblici: pubblicazione su internet.
Si rende altresì noto che il Ministro dei lavori pubblici, anticipando tempi e competenze previste, con decreto del 2 maggio 2001 ha imposto l’obbligo di pubblicazione su Internet di tutti i bandi di lavori pubblici sia statali sia locali.
I bandi promossi da enti statali sono reperibili nel sito Internet del Ministero dei lavori pubblici ( www.llpp.it) , mentre i restanti sono pubblicizzati sui siti delle Regioni e Provincie di competenza.
A disposizione in studio per eventuali chiarimenti o ulteriori approfondimenti.